Visti gli artt. 1 e 3 della legge 08/03/1989, n. 95 come sostituiti dall’art. 9 della legge 30/04/1999, n. 120 e s.m. ed int. INVITA GLI ELETTORI disposti ad essere inseriti nell’apposito ALBO DELLE PERSONE IDONEEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE a presentare apposita domanda entro il mese di NOVEMBRE del corrente anno.
| NELLA DOMANDA dovrà essere indicato: - il cognome ed il nome;
- la data ed il luogo di nascita;
- la residenza con l’indicazione della via e del numero civico;
- la professione, arte o mestiere;
- il titolo di studio.
REQUISITI DI IDONEITA’: - essere elettore del Comune;
- essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo.
SONO ESCLUSI per legge (art. 38 D.P.R. 30/3/1957, n. 361 ed art. 23 D.P.R. 16/5/1960, n. 570 e s.m. ed int.): - i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
| - i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
- i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale.
Sono esclusi inoltre (art. 6 della legge 30 aprile 1999 n. 120 e s.m. ed int.): - coloro che, chiamata a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo;
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’articolo 96 del citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 16 maggio 1960, n. 570, e dell’articolo 104, secondo comma, del citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
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